Che cosa fare dei Campani?

Ex hoc plebei scito senatus consultus Oppiae Cluviaeque genti primum bona ac libertatem restituit: si qua alia praemia petere ab senatu vellent, iis Romam veniendum esse statuerunt. Campanis in familias singulas decreta facta sunt quae non operae pretium est omnia enumerare: aliorum bona publicanda esse, ipsos liberosque eorum et coniuges vendendas esse, extra filias quae enupsissent priusquem in populi Romani potestatem venirent; alios in vincula condendos ac de iis posterius consulendum esse; aliorum Campanorum summam etiam census distinxerunt bona publicanda essent necne; pecua captiva praeter equos et mancipia praeter puberes virilis sexus et omnia quae solo non continerentur restituenda esse censuerunt dominis. Campanos omnes Atellanos Calatinos Sabatinos, extra quam qui eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, liberos esse iusserunt, ita ut nemo eorum civis Romanus aut Latini nominis esset, neve quis eorum qui Capuae fuisset dum portae clausae essent in urbe agrove Campano intra certam diem maneret.

Livio

In seguito a questo plebiscito il senato, dopo essere stato consultato, restituì innanzitutto i beni e la libertà alla famiglia Oppia e Cluvia: stabilirono che, se volessero chiedere al senato altre ricompense, dovessero recarsi a Roma. Per i Campani furono fatti altri decreti per ciascuna famiglia che non vale la pena elencare: i beni di alcuni dovevano essere confiscati, gli stessi e i loro figli e le mogli dovevano essere venduti ad eccezione delle figlie che si fossero sposate fuori della propria città prima che venissero in potere del popolo Romano; alcuni dovevano essere rinchiusi in carcere e riguardo loro si dovevano prendere provvedimenti più in là; distinsero anche la somma del censo degli altri Campani, (per stabilire) se si dovessero confiscare o no i beni; decretarono che si dovessero restituire ai padroni i bestiami presi, ad eccezione dei cavalli, e gli schiavi, ad eccezione dei maschi giunti alla pubertà, e tutte le cose che non fossero comprese nel fondo agricolo. Ordinarono che tutti i Campani, gli Atellani, i Calatini, i Sabatini, ad eccezione di quelli, i quali essi stessi o i loro padri si trovassero presso i nemici, fossero liberi, così che nessuno di loro fosse cittadino Romano o fosse di nome Latino, e nessuno di quelli, che fossero stati a Capua mentre le porte erano chiuse, rimanesse nel territorio Campano entro un giorno prefissato.